# 1.5 Principali Novità della Campagna RED 2025

**Attenzione!**
A partire dalla campagna RED 2024 è stata istituita una nuova tipologia di reddito, da considerare ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile, definita **L1 – Oneri deducibili**.

Nel RED e per le sole prestazioni degli invalidi civili (categoria 044), l'ammontare degli oneri deducibili (in L1) verrà considerato ai fini dell'abbattimento del reddito imponibile lordo. Tra gli oneri deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, i contributi pagati al personale domestico, i contributi, le donazioni e oblazioni erogati in favore di organizzazioni non governative, ecc.

Si segnala l'importanza dell'informazione (sempre contenuta nella Stringa di emissione) presente nel campo **CODICE RILEVANZA CONIUGE** che identifica la necessità, in presenza dell'eventuale coniuge, di dover effettuare la dichiarazione RED per suo conto o insieme al Titolare:

- **"0"** Coniuge non rilevante (coniuge non richiesto anche se presente);
- **"1"** Coniuge rilevante (coniuge richiesto se presente);
- **"2"** Coniuge rilevante ma NON richiesto (il coniuge, se presente, effettua una propria dichiarazione separata con un'altra Stringa);
- **"4"** Coniuge non rilevante (richiesto con dichiarazione separata).


Importante!
**Codice rilevanza coniuge** - La differenza fra i codici "2" e "4" è la seguente:

- **"2"** → Le pensioni dei soggetti titolari vengono ricostituite solo quando sono rientrate entrambe le dichiarazioni (del Titolare e del coniuge);
- **"4"** → Ciascuna pensione viene ricostituita quando è rientrata la relativa dichiarazione, quindi, l'altro coniuge non è rilevante ai fini della ricostituzione della pensione.


Ne consegue che, ad esempio, a differenza degli anni precedenti, nel caso di variazione di stato civile da coniugato a vedovo in cui la stringa preveda il Codice Rilevanza "2" (coniuge rilevante ma non richiesto in quanto effettua dichiarazione separata), il Titolare rimasto vedovo nel corso del 2024 (anno di reddito) o 2025 (anno di emissione), oltre ad indicare la variazione di stato civile, dovrà rendere utilizzando la stringa intestata al coniuge, la dichiarazione per quest'ultimo in qualità di Soggetto legittimato a dichiarare.

Sino a quando non saranno presentate entrambe le dichiarazioni (quella del Titolare e quella del coniuge, anche quando deceduto) non avverrà la ricostituzione delle pensioni.

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