# Architetti e Ingegneri dipendenti e professionisti

## Premessa normativa

Sono state necessarie le sentenze:

- n. 30344 del 18 dicembre 2017
- n. 30345 del 18 dicembre 2017
- n. 2282 del 18 gennaio 2018


per chiarire definitivamente la questione relativa all’obbligo di iscrizione alla **Gestione Separata INPS** per ingegneri e architetti che svolgono attività professionale ma non possono iscriversi a **Inarcassa**.

La norma era già chiara, ma alcune interpretazioni giurisprudenziali avevano generato incertezza.

## Criteri di iscrizione a Inarcassa

L’iscrizione a Inarcassa richiede congiuntamente:

- Iscrizione all’Albo professionale
- Esercizio abituale della libera professione
- Assenza di altra forma di previdenza obbligatoria


Chi è già coperto da altra forma previdenziale obbligatoria (es. lavoratori dipendenti) **non può iscriversi a Inarcassa**.

## Il contributo integrativo del 4%

Molti professionisti dipendenti applicano in fattura il **contributo integrativo del 4%**.

> ⚠️ Il versamento del 4% non comporta automaticamente l’iscrizione a Inarcassa
e non sostituisce l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.


Le sentenze citate hanno chiarito che il contributo integrativo:

- ha natura solidaristica
- non è equiparabile a contribuzione previdenziale soggettiva


## Professionisti dipendenti con Partita IVA

Nel caso di:

- Ingegneri o architetti dipendenti
- Iscritti all’Albo
- Titolari di Partita IVA per attività professionale


Si applica il seguente principio:

### Se non possono iscriversi a Inarcassa

Devono iscriversi alla **Gestione Separata INPS**.

## Implicazioni pratiche in fatturazione

Per la corretta emissione della fattura:

- Va applicato il contributo integrativo del 4% se previsto
- Va verificata la gestione previdenziale corretta
- Non va indicata Inarcassa se il soggetto non è iscritto


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