# Fattura elettronica: tempi di invio e sanzioni in caso di mancata o tardiva emissione

## Premessa

L'emissione e la trasmissione della fattura elettronica devono avvenire entro termini precisi. Il mancato rispetto di tali termini può comportare l'applicazione di sanzioni.

L'art. 21 del D.P.R. 633/72 stabilisce che la fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa all'atto della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Nel caso della fattura elettronica, l'emissione avviene tramite trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, SdI.

Occorre quindi distinguere correttamente tra:

- fattura elettronica immediata;
- fattura elettronica differita;
- fattura elettronica scartata dal SdI.


## Tempi di invio della fattura elettronica immediata

La fattura elettronica immediata deve essere emessa e trasmessa al SdI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

L'operazione può consistere, ad esempio, nella vendita di un bene o nella prestazione di un servizio.

Nel file XML, il campo `Data` della sezione `Dati Generali` deve riportare la data di effettuazione dell'operazione, anche se la trasmissione al SdI avviene in uno dei 12 giorni successivi. La Circolare Agenzia Entrate n. 14/E del 2019 chiarisce che, per la fattura immediata, il campo `Data` deve essere valorizzato con la data dell'operazione.

La data di invio al SdI può quindi essere successiva alla data indicata nel file XML, purché l'invio avvenga entro il termine di 12 giorni.

Il termine dei 12 giorni comprende anche sabati, domeniche e giorni festivi. Se il dodicesimo giorno cade in un giorno festivo, il termine non slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. L'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nella risposta a interpello n. 129/2020.

### Esempio

- Operazione effettuata il `10/05/2026`
- La fattura immediata deve riportare nel campo `Data` del file XML: `10/05/2026`
- La trasmissione al SdI deve avvenire entro il: `22/05/2026`
- Se la fattura viene trasmessa, ad esempio, il `15/05/2026`, il documento è nei termini, perché l'invio avviene entro i 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione


## Tempi di invio e compilazione della fattura elettronica differita

La fattura elettronica differita può essere emessa nei casi previsti dall'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72.

Può essere utilizzata, in particolare, per documentare:

- cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo;
- prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione.


La fattura differita consente di riepilogare più operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso cliente.

Deve essere emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Il termine del giorno 15 è previsto dall'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72.

Nel file XML deve essere utilizzato il tipo documento `TD24 - Fattura differita`.

La fattura deve riportare i riferimenti ai DDT o agli altri documenti idonei che consentono di individuare le operazioni riepilogate.

Per la fattura elettronica differita, nel campo `Data` del file XML è possibile indicare:

- la data di predisposizione/emissione della fattura, se la fattura viene predisposta e trasmessa contestualmente al SdI, comunque entro il giorno 15 del mese successivo;
- la data di una delle operazioni effettuate nel mese, preferibilmente l'ultima;
- la data di fine mese, rappresentativa delle operazioni effettuate nel periodo.


Nel caso di cessioni di beni documentate da DDT, la data di una delle operazioni può coincidere con la data di uno dei DDT, preferibilmente con la data dell'ultimo DDT.

### Esempio

- DDT emessi nei giorni `05/05/2026`, `12/05/2026` e `28/05/2026`
- È possibile emettere una fattura elettronica differita riepilogativa con tipo documento `TD24`, riportando nel documento i riferimenti ai DDT
- Nel campo `Data` del file XML può essere indicato, ad esempio, `28/05/2026`, se si utilizza la data dell'ultimo DDT
- In alternativa, può essere indicato `31/05/2026`, se si utilizza la data di fine mese
- Oppure può essere indicato `10/06/2026`, se la fattura viene predisposta e trasmessa al SdI in tale data
- La fattura deve comunque essere trasmessa al SdI entro il: `15/06/2026`
- L'IVA resta riferita al mese di effettuazione delle operazioni riepilogate


## Sanzioni in caso di tardiva o omessa emissione

Il regime sanzionatorio è disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997.

Le sanzioni applicabili dipendono dalla data in cui è stata commessa la violazione:

- per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, si applica il precedente regime sanzionatorio;
- per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si applicano le modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024.


Il D.Lgs. 87/2024 ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 e prevede l'applicazione delle nuove disposizioni alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

### Omessa, tardiva o errata fatturazione di operazioni imponibili

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in caso di omessa, tardiva o errata fatturazione di operazioni imponibili IVA, la sanzione è pari al:

- `70%` dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato
- minimo `€ 300`


Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione da `€ 250` a `€ 2.000`.

### Operazioni non imponibili, esenti, non soggette o in reverse charge

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in caso di omessa, tardiva o errata fatturazione relativa a operazioni:

- non imponibili;
- esenti;
- non soggette a IVA;
- soggette a inversione contabile, reverse charge;


la sanzione è pari al:

- `5%` dei corrispettivi non documentati o non registrati
- minimo `€ 300`


Se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione da `€ 250` a `€ 2.000`.

### Violazione meramente formale

Le violazioni meramente formali non sono punibili quando non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo.

Può trattarsi, ad esempio, di un errore tecnico o compilativo nel file XML che non modifica il trattamento fiscale dell'operazione e non ostacola l'attività di controllo.

Non rientrano invece automaticamente tra le violazioni meramente formali gli errori relativi alla tardiva o omessa emissione della fattura. In questi casi occorre applicare il regime sanzionatorio previsto per la specifica violazione, valutando se l'errore ha inciso o meno sulla liquidazione del tributo o sulla determinazione del reddito.

È quindi necessario valutare il caso concreto, perché non ogni errore formale è automaticamente escluso da sanzione.

## Ravvedimento operoso

L'omessa o tardiva emissione della fattura può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso, quando ne ricorrono le condizioni.

In presenza di ravvedimento, occorre valutare:

- la tipologia di violazione;
- la data in cui la violazione è stata commessa;
- il momento in cui viene effettuata la regolarizzazione;
- l'eventuale incidenza sulla liquidazione e sul versamento dell'IVA;
- l'eventuale necessità di versare anche imposta e interessi, se dovuti.


Per il versamento della sanzione tramite modello F24 può essere utilizzato il codice tributo:

- `8911 - Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'IRAP e all'IVA`


Nel modello F24, il codice tributo `8911` va indicato nella sezione `Erario`.

Nel campo anno di riferimento va indicato l'anno in cui è stata commessa la violazione che si sta regolarizzando.

## Fattura elettronica scartata

Se la fattura elettronica non supera i controlli del Sistema di Interscambio:

- il file viene scartato;
- viene inviata una ricevuta di scarto;
- la fattura si considera non emessa.


In caso di mancato superamento dei controlli, il SdI trasmette una ricevuta di scarto al soggetto trasmittente entro 5 giorni. Le regole tecniche dell'Agenzia delle Entrate prevedono inoltre che la fattura elettronica scartata si considera non emessa.

In caso di scarto, occorre correggere l'errore e trasmettere nuovamente la fattura al SdI.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di scarto, è possibile procedere a un nuovo invio entro 5 giorni dalla notifica di scarto, preferibilmente mantenendo lo stesso numero e la stessa data del documento originario.

### Esempio

- Operazione effettuata il `10/05/2026`
- La fattura viene predisposta con data documento `10/05/2026`
- La fattura viene predisposta con numero documento `25/2026`
- La fattura viene trasmessa al SdI il `15/05/2026`, ma viene scartata
- In questo caso occorre verificare la notifica di scarto
- Occorre correggere l'errore
- Occorre trasmettere nuovamente la fattura al SdI entro 5 giorni dalla notifica di scarto
- È preferibile mantenere la stessa data e lo stesso numero del documento originario


## Attenzione

La fattura scartata si considera non emessa.

Se il nuovo invio avviene oltre i termini previsti, l'emissione può risultare tardiva e possono applicarsi le relative sanzioni.

Per questo motivo è importante verificare sempre l'esito dell'invio al Sistema di Interscambio e controllare tempestivamente eventuali notifiche di scarto.