# Lavoro sportivo dilettantistico: novità nella fattura elettronica dal 15 maggio 2026

## Premessa

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche della fatturazione elettronica alla versione 1.9.1, utilizzabile dal **15 maggio 2026**.

Tra le novità introdotte è prevista una nuova codifica nel tracciato XML dedicata ai compensi relativi al **lavoro sportivo dilettantistico** che beneficiano dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

La modifica riguarda il blocco `AltriDatiGestionali`, presente all'interno di `DettaglioLinee`, nel quale l'elemento `TipoDato` potrà essere valorizzato con la stringa:


```xml
<TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato>
```

La novità non introduce un nuovo tipo documento e non modifica i codici Natura IVA. Si tratta, invece, di un'informazione gestionale che consente di evidenziare direttamente nel file XML che il compenso si riferisce a prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico rientranti, in tutto o in parte, nella soglia fiscalmente esente di **15.000 euro annui**.

## Esenzione fiscale di 15.000 euro

La riforma del lavoro sportivo, disciplinata dal D.Lgs. 36/2021, ha previsto una specifica agevolazione fiscale per i compensi percepiti nell'area del dilettantismo.

L'art. 36, comma 6, stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di **15.000 euro**.

La soglia è:

- annuale;
- complessiva;
- riferita al lavoratore sportivo e non al singolo committente.


Pertanto, il limite di 15.000 euro deve essere verificato considerando tutti i compensi sportivi dilettantistici percepiti dal lavoratore nel corso dello stesso anno solare, anche se erogati da più ASD, SSD o altri soggetti dell'ordinamento sportivo.

Per i lavoratori sportivi autonomi in regime ordinario, la parte di compenso che rientra nella soglia di 15.000 euro non concorre alla formazione del reddito imponibile e, di conseguenza, non è soggetta a ritenuta d'acconto.

Se invece il compenso determina il superamento del limite annuo, la ritenuta del 20% prevista dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973 deve essere applicata soltanto sulla quota eccedente.

> **Importante**
Resta fondamentale l'autocertificazione del lavoratore sportivo. Il prestatore deve dichiarare al committente l'ammontare dei compensi sportivi dilettantistici già percepiti nell'anno solare, così da consentire la corretta applicazione o disapplicazione della ritenuta. La nuova indicazione nel file XML non sostituisce tale dichiarazione.


## Aggiornamento XML alla versione 1.9.1

La novità tecnica riguarda il blocco `AltriDatiGestionali`, collocato all'interno di `DettaglioLinee`.

In particolare, l'elemento `TipoDato` potrà essere valorizzato con la stringa `ESENZSPORT`:


```xml
<TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato>
```

La finalità è riportare in fattura il riferimento ai compensi relativi al lavoro sportivo dilettantistico che beneficiano dell'esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui.

Può essere utile completare l'informazione con un riferimento testuale e numerico, ad esempio:


```xml
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Compenso esente ex art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021</RiferimentoTesto>
  <RiferimentoNumero>3000.00</RiferimentoNumero>
</AltriDatiGestionali>
```

La valorizzazione della stringa `ESENZSPORT` ha quindi una funzione informativa e gestionale: consente di identificare nel file XML la quota di compenso collegata alla franchigia fiscale prevista per il lavoro sportivo dilettantistico.

Resta fermo che l'esenzione opera sul piano reddituale e sulla ritenuta d'acconto, mentre il trattamento IVA della prestazione deve essere gestito secondo le regole proprie del regime fiscale adottato dal prestatore.

## Regime ordinario: esempio pratico

Si ipotizzi un istruttore sportivo con partita IVA in regime ordinario che, nel 2026, abbia già percepito compensi sportivi dilettantistici per **12.000 euro**. Nel mese di giugno deve emettere una fattura di **4.000 euro** a una ASD.

La franchigia fiscale residua è pari a:


```text
15.000 - 12.000 = 3.000 euro
```

Il nuovo compenso di 4.000 euro sarà quindi suddiviso come segue:

| Quota compenso | Trattamento fiscale | Ritenuta |
|  --- | --- | --- |
| 3.000 euro | Quota ancora rientrante nella franchigia | Non soggetta |
| 1.000 euro | Quota eccedente la soglia annua | Ritenuta 20% = 200 euro |


Ipotizzando che la prestazione sia imponibile IVA al 22%, la fattura potrà essere riepilogata come segue:

| Voce | Importo |
|  --- | --- |
| Compenso imponibile IVA | 4.000 euro |
| IVA 22% | 880 euro |
| Totale documento | 4.880 euro |
| Ritenuta d'acconto sulla quota eccedente | -200 euro |
| Netto da pagare | 4.680 euro |


Nel file XML, la quota di **3.000 euro** rientrante nella franchigia potrà essere evidenziata mediante la stringa `ESENZSPORT` nel blocco `AltriDatiGestionali`.

La quota eccedente, pari a **1.000 euro**, concorrerà invece alla formazione del reddito imponibile e sarà assoggettata a ritenuta d'acconto, se il committente opera come sostituto d'imposta.

## Regime forfettario: rapporto con la franchigia

Il regime forfettario merita un chiarimento specifico, perché la franchigia fiscale di 15.000 euro non si applica come una riduzione del fatturato, ma come una esclusione dalla base imponibile.

L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 14/2025, ha chiarito che anche i lavoratori sportivi autonomi in regime forfettario possono beneficiare della soglia di non imponibilità prevista dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

Secondo il documento di prassi, il coefficiente di redditività del regime forfettario si applica solo alla parte dei compensi sportivi dilettantistici che eccede i 15.000 euro.

In concreto:

- i primi 15.000 euro di compensi sportivi dilettantistici non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- il coefficiente di redditività si applica solo sulla quota eccedente;
- l'imposta sostitutiva si calcola sul reddito determinato applicando il coefficiente alla sola parte imponibile;
- ai fini della verifica del limite di accesso o permanenza nel regime forfettario, i compensi rilevano per il loro ammontare complessivo, compresa la quota fiscalmente esente.


> **Nota**
La franchigia riduce la base imponibile, ma non cancella il compenso ai fini della soglia del regime forfettario.


### Esempio

Un istruttore sportivo in regime forfettario percepisce nel 2026 compensi sportivi dilettantistici per **20.000 euro**.

| Voce | Importo |
|  --- | --- |
| Compensi sportivi percepiti | 20.000 euro |
| Quota fiscalmente esente | -15.000 euro |
| Compensi rilevanti per il reddito forfettario | 5.000 euro |


Ipotizzando, solo a titolo esemplificativo, un coefficiente di redditività del 78%, il reddito imponibile sarà:


```text
5.000 x 78% = 3.900 euro
```

L'imposta sostitutiva si applicherà quindi su **3.900 euro**.

Ai fini della verifica del limite di ricavi o compensi previsto per il regime forfettario, invece, il dato da considerare resta **20.000 euro** e non **5.000 euro**.

## Regime forfettario: esempio pratico in fattura

Si ipotizzi un istruttore sportivo con partita IVA in regime forfettario che abbia già percepito, nel 2026, compensi sportivi dilettantistici per **6.000 euro**. Deve emettere una fattura di **5.000 euro** a una ASD.

Dopo l'emissione della fattura, il totale dei compensi percepiti nell'anno sarà pari a **11.000 euro**. L'importo resta quindi interamente entro la soglia fiscale di 15.000 euro.

La fattura avrà, in linea generale, queste caratteristiche:

| Campo / informazione | Indicazione |
|  --- | --- |
| Regime fiscale | `RF19` |
| IVA | Non applicata |
| Natura IVA | `N2.2` |
| Ritenuta d'acconto | Non applicata |
| `AltriDatiGestionali / TipoDato` | `ESENZSPORT` |
| Bollo | Dovuto se l'importo supera 77,47 euro |


Nella descrizione della fattura potrà essere indicata una dicitura del tipo:

> Compenso per prestazione di lavoro sportivo dilettantistico rientrante nella franchigia fiscale di cui all'art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021. Operazione in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, non soggetta a IVA né a ritenuta d'acconto.


Nel blocco `AltriDatiGestionali`, il software potrà valorizzare:


```xml
<AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>Compenso esente ex art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021</RiferimentoTesto>
  <RiferimentoNumero>5000.00</RiferimentoNumero>
</AltriDatiGestionali>
```

Se nel corso dell'anno viene superata la soglia di 15.000 euro, la stringa `ESENZSPORT` dovrà essere riferita solo alla quota ancora rientrante nella franchigia. La parte eccedente concorrerà invece alla determinazione del reddito secondo le regole del regime forfettario.

## Sintesi operativa

La nuova codifica `ESENZSPORT` consente di rappresentare in modo più strutturato, all'interno della fattura elettronica, i compensi di lavoro sportivo dilettantistico che beneficiano della franchigia fiscale di **15.000 euro annui**.

In sintesi:

- `ESENZSPORT` si inserisce nel blocco `AltriDatiGestionali`;
- il dato deve essere valorizzato a livello di riga della fattura;
- non è un nuovo codice Natura IVA;
- non modifica il trattamento IVA della prestazione;
- non sostituisce l'autocertificazione del lavoratore sportivo;
- consente di evidenziare la quota di compenso che rientra nell'esenzione fiscale prevista dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021;
- nel regime ordinario, la ritenuta si applica solo sulla quota eccedente i 15.000 euro;
- nel regime forfettario, il coefficiente di redditività si applica solo sulla parte eccedente la franchigia, ma i compensi complessivi rilevano comunque ai fini della soglia di accesso o permanenza nel regime.


La novità ha quindi una funzione principalmente informativa e gestionale: permette di rendere più chiaro il contenuto fiscale della fattura elettronica e di supportare una corretta gestione dei compensi sportivi dilettantistici, sia da parte del prestatore sia da parte del committente.