# L'Imposta di Bollo sulle Fatture Elettroniche

## Premessa

L’imposta di bollo è un **tributo alternativo all’IVA**.
Deve essere applicata esclusivamente ai documenti emessi **senza addebito e applicazione dell’IVA**.

L’obbligo è previsto dall’art. 13, comma 1 della Tariffa, Parte I, allegata al **DPR n. 642/1972**, secondo cui sono soggette a imposta di bollo da **€ 2,00**:

> “Fatture, note, conti e simili” di importo superiore a **€ 77,47** e non soggette ad IVA.


## Quando si applica il bollo

Sono soggette all’imposta di bollo le fatture di importo complessivo superiore a € 77,47 relative a operazioni:

- **Fuori campo IVA** per mancanza del presupposto:
  - soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972)
  - territoriale (artt. 7 – 7-septies DPR 633/1972)
- **Escluse da IVA** (art. 15 DPR 633/1972), ad esempio:
  - riaddebiti in nome e per conto
  - interessi di mora
  - penalità per inadempimenti
- **Esenti IVA** (art. 10 DPR 633/1972)
- **Non imponibili**:
  - operazioni assimilate alle esportazioni
  - servizi internazionali
  - cessioni ad esportatori abituali (art. 8 lett. c DPR 633/1972)
- Operazioni effettuate da contribuenti in:
  - **Regime di vantaggio**
  - **Regime forfettario**


## Bollo nelle fatture elettroniche

Per le fatture elettroniche, l’assolvimento dell’imposta di bollo avviene valorizzando il campo:

Bollo **SI**

all’interno del tracciato XML della fattura elettronica.

## Soggetti tenuti al pagamento dell’imposta di bollo

L’obbligo di apporre la marca da bollo è sempre a carico del **soggetto che emette (consegna o spedisce) la fattura**, poiché l’imposta è dovuta fin dall’origine.

### Tuttavia:

- L’importo del bollo è **normalmente a carico del debitore** (art. 1199 c.c.).
- Le parti sono **responsabili in solido**.
- L’obbligo principale rimane comunque in capo all’emittente.


## Addebito al cliente

- Se il bollo è **addebitato al cliente**, l’importo di **€ 2,00** deve essere indicato in fattura.
- Se il bollo resta a carico del fornitore, **non deve essere indicato in fattura**.


# Regime Forfettario e Bollo

Per i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54–89, L. 190/2014), è sorto il dubbio sul trattamento fiscale del riaddebito del bollo.

## Chiarimento Agenzia delle Entrate – Interpello n. 428 (12 agosto 2022)

L’Agenzia ha stabilito che:

- L’addebito del bollo al cliente **costituisce componente positivo di reddito**.
- I € 2,00 **non sono anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972**.
- Hanno natura di **compenso/ricavo**.


### Conseguenze operative

Per l’addebito del bollo in regime forfettario:

- Deve essere utilizzato il **codice natura IVA N2.2**
- Non deve essere utilizzato il codice **N1** (operazioni escluse art. 15)


## Impatto previdenziale

L’importo del bollo riaddebitato:

- Concorre alla formazione del reddito
- Rileva ai fini:
  - Contributivi
  - Previdenziali


## Modalità di pagamento del bollo nelle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile l’importo dovuto per l’imposta di bollo tramite il proprio portale.

Il pagamento deve essere effettuato **trimestralmente**, secondo le scadenze previste:

- 31 maggio (I trimestre)
- 30 settembre (II trimestre)
- 30 novembre (III trimestre)
- 28 febbraio dell’anno successivo (IV trimestre)


Il versamento può avvenire:

- Tramite addebito diretto su conto corrente
- Tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate


## Sanzioni

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’imposta di bollo:

- È prevista una sanzione amministrativa
- È possibile ricorrere al **ravvedimento operoso**


## Riferimenti normativi

- DPR 642/1972 – Imposta di bollo
- DPR 633/1972 – IVA
- Legge 190/2014 – Regime Forfettario
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 428/2022