Aggiornamento normativo – Specifiche tecniche versione 1.8
A partire dal 1° febbraio 2024 si applica la versione 1.8 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica tra privati, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 12 dicembre 2023.
- Nuovo controllo per lo scarto delle fatture con dichiarazione d’intento invalidata.
- Nuova codifica del blocco
<AltriDatiGestionali>per i produttori agricoli in regime speciale (art. 34 DPR 633/1972). - Estensione dell’utilizzo del TD28 anche a operazioni con soggetti non stabiliti in Italia in caso di errata applicazione dell’IVA.
Per contrastare il fenomeno dei “falsi esportatori abituali”, è stato introdotto un controllo specifico sulle fatture emesse in regime di non imponibilità con codice natura N3.5.
In questi casi è obbligatorio compilare il blocco <AltriDatiGestionali> valorizzando:
<TipoDato>→INTENTO<RiferimentoTesto>→ Protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento + progressivo
Esempio:08060120341234567-000001<RiferimentoData>→ Data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
Il Sistema di Interscambio applicherà il controllo con codice errore 00477, che comporta lo scarto della fattura elettronica nel caso di dichiarazione d’intento risultata invalidata.
Dal 1° febbraio 2024 è prevista una nuova modalità di compilazione del campo <TipoDato> nel blocco <AltriDatiGestionali> per consentire l’automazione delle liquidazioni IVA.
Da utilizzare per cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Parte Prima della Tabella A allegata al DPR 633/1972.
In questo caso deve essere valorizzato anche:
<RiferimentoNumero>con la percentuale di compensazione applicata.
Da utilizzare per cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella Parte Prima della Tabella A, soggetti alle normali aliquote IVA.
Da utilizzare per operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis DPR 633/1972, per usufruire della detrazione forfettaria senza contabilità separata.
Il codice TD28 è stato introdotto dal 01/10/2022 per comunicare:
- Acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino
- Documentati con fattura cartacea con IVA esposta
Dal 01/07/2022 è obbligatoria la fatturazione elettronica tra Italia e San Marino; tuttavia, i soggetti sammarinesi con ricavi inferiori a €100.000 nell’anno precedente possono ancora emettere fattura cartacea.
In questi casi:
- L’acquirente italiano deve utilizzare il TD28 per adempiere all’obbligo di comunicazione (esterometro).
Dal 1° febbraio 2024 il TD28 può essere utilizzato anche per:
- Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti
- Identificati ai fini IVA in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato
- Che abbiano erroneamente emesso fattura con IVA italiana
Se l’acquirente non regolarizza l’operazione:
- Si applica l’art. 6, comma 9-bis.1 del D.Lgs. 471/1997
- Sanzione amministrativa da €250 a €10.000
In tali casi:
- Occorre compilare e trasmettere un file XML tramite SDI
- Utilizzando il Tipo Documento TD28