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Architetti e Ingegneri dipendenti e professionisti

Premessa normativa

Sono state necessarie le sentenze:

  • n. 30344 del 18 dicembre 2017
  • n. 30345 del 18 dicembre 2017
  • n. 2282 del 18 gennaio 2018

per chiarire definitivamente la questione relativa all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per ingegneri e architetti che svolgono attività professionale ma non possono iscriversi a Inarcassa.

La norma era già chiara, ma alcune interpretazioni giurisprudenziali avevano generato incertezza.


Criteri di iscrizione a Inarcassa

L’iscrizione a Inarcassa richiede congiuntamente:

  • Iscrizione all’Albo professionale
  • Esercizio abituale della libera professione
  • Assenza di altra forma di previdenza obbligatoria

Chi è già coperto da altra forma previdenziale obbligatoria (es. lavoratori dipendenti) non può iscriversi a Inarcassa.


Il contributo integrativo del 4%

Molti professionisti dipendenti applicano in fattura il contributo integrativo del 4%.

⚠️ Il versamento del 4% non comporta automaticamente l’iscrizione a Inarcassa
e non sostituisce l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Le sentenze citate hanno chiarito che il contributo integrativo:

  • ha natura solidaristica
  • non è equiparabile a contribuzione previdenziale soggettiva

Professionisti dipendenti con Partita IVA

Nel caso di:

  • Ingegneri o architetti dipendenti
  • Iscritti all’Albo
  • Titolari di Partita IVA per attività professionale

Si applica il seguente principio:

Se non possono iscriversi a Inarcassa

Devono iscriversi alla Gestione Separata INPS.


Implicazioni pratiche in fatturazione

Per la corretta emissione della fattura:

  • Va applicato il contributo integrativo del 4% se previsto
  • Va verificata la gestione previdenziale corretta
  • Non va indicata Inarcassa se il soggetto non è iscritto

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