Sono state necessarie le sentenze:
- n. 30344 del 18 dicembre 2017
- n. 30345 del 18 dicembre 2017
- n. 2282 del 18 gennaio 2018
per chiarire definitivamente la questione relativa all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per ingegneri e architetti che svolgono attività professionale ma non possono iscriversi a Inarcassa.
La norma era già chiara, ma alcune interpretazioni giurisprudenziali avevano generato incertezza.
L’iscrizione a Inarcassa richiede congiuntamente:
- Iscrizione all’Albo professionale
- Esercizio abituale della libera professione
- Assenza di altra forma di previdenza obbligatoria
Chi è già coperto da altra forma previdenziale obbligatoria (es. lavoratori dipendenti) non può iscriversi a Inarcassa.
Molti professionisti dipendenti applicano in fattura il contributo integrativo del 4%.
⚠️ Il versamento del 4% non comporta automaticamente l’iscrizione a Inarcassa
e non sostituisce l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Le sentenze citate hanno chiarito che il contributo integrativo:
- ha natura solidaristica
- non è equiparabile a contribuzione previdenziale soggettiva
Nel caso di:
- Ingegneri o architetti dipendenti
- Iscritti all’Albo
- Titolari di Partita IVA per attività professionale
Si applica il seguente principio:
Devono iscriversi alla Gestione Separata INPS.
Per la corretta emissione della fattura:
- Va applicato il contributo integrativo del 4% se previsto
- Va verificata la gestione previdenziale corretta
- Non va indicata Inarcassa se il soggetto non è iscritto
![Schema riepilogativo]/public/Architetti%20e%20Ingegneri%20dipendenti%20e%20professionisti.png)